Quarta parte
I 4 quesiti referendari

REFERENDUM 1: Per consentire nuove cure

La legge attualmente vieta ai ricercatori di utilizzare cellule staminali prelevate da embrioni non utilizzati. Le cellule staminali sono cellule che, debitamente orientate, sono capaci di moltiplicarsi, consentendo la cura di una serie di organi vitali.

La ricerca sulle staminali è fondamentale per combattere malattie come il cancro, la sclerosi, l´Alzheimer, il Parkinson, il diabete e molte altre ancora.
Si tratta di problemi che, solo in Italia, investono circa 12 milioni di persone a cui la legge 40, così com´è, sottrae una speranza fondata di guarigione.

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione e”?

REFERENDUM 2: Per la tutela della salute della donna

Questo quesito è quello che più investe la salute della donna. La donna che, per mettere al mondo un figlio, è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita è chiamata ad affrontare un percorso impegnativo, sul piano fisico e psicologico. Attualmente, la legge 40 lo complica ulteriormente.

Prima di tutto, non consente il congelamento degli embrioni e obbliga la fecondazione di un numero massimo di tre ovuli alla volta. Questo obbliga la donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a più cicli di cura, con possibili danni per la sua salute.

Inoltre, non permette alle coppie portatrici di malattie genetiche e infettive la cosiddetta "analisi preimpianto", cioè un esame dell´embrione prima del suo trasferimento nell´utero della donna. Si espone così la donna a un doppio trauma: la possibilità di impiantare un embrione malato e la conseguente probabilità di dover ricorrere a un aborto terapeutico.

Infine, la legge impedisce alla donna di cambiare idea, poiché impone il trasferimento dell´ovulo fecondato anche in assenza di un suo rinnovato consenso.

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “, di cui al comma 2 del presente articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”?

REFERENDUM 3: Per l'autodeterminazione e la libertà di scelta

La norma attuale assicura al "concepito" gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata. Per concepito si intende già l´ovulo fecondato, ancor prima che si formi l´embrione. È la prima volta al mondo che questo avviene per legge.

Stabilire che un ovulo fecondato ha gli stessi dritti di una persona nata è un´ affermazione etica e di parte, che però rischia di avere conseguenze pratiche assai rilevanti. Se questa affermazione fosse valida, ad esempio, si rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194 sull´interruzione volontaria di gravidanza, legge che ha prodotto l´esito positivo della riduzione degli aborti in Italia.

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

REFERENDUM 4: Per la fecondazione eterologa

La fecondazione eterologa è una pratica a cui si ricorre solo in casi di grave sterilità.
Si tratta di una tecnica che consente la fecondazione assistita anche utilizzando gameti di donatori esterni alla coppia. La legge attualmente la vieta categoricamente. Ma impedire a una coppia di ricorrere a un donatore esterno può produrre solo due effetti: vietare per sempre alla donna di quella coppia di partorire o costringerla, se la coppia può permetterselo economicamente, a recarsi in uno dei paesi dove la fecondazione eterologa è consentita.
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?


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