Quarta
parte
I 4 quesiti referendari
REFERENDUM 1: Per consentire nuove cure
La legge attualmente vieta ai ricercatori di utilizzare cellule staminali prelevate da embrioni non utilizzati. Le cellule staminali sono cellule che, debitamente orientate, sono capaci di moltiplicarsi, consentendo la cura di una serie di organi vitali.
La
ricerca sulle staminali è fondamentale per combattere malattie come il
cancro, la sclerosi, l´Alzheimer, il Parkinson, il diabete e molte altre
ancora.
Si tratta di problemi che, solo in Italia, investono circa 12
milioni di persone a cui la legge 40, così com´è, sottrae una speranza
fondata di guarigione.
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole:
“discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente”;
Articolo
13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative”;
Articolo 13, comma 3,
lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o”;
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle
parole: “la crioconservazione e”?
REFERENDUM 2: Per la tutela della salute della donna
Questo quesito è quello che più investe la salute della donna. La donna che, per mettere al mondo un figlio, è costretta a ricorrere alla fecondazione assistita è chiamata ad affrontare un percorso impegnativo, sul piano fisico e psicologico. Attualmente, la legge 40 lo complica ulteriormente.
Prima di tutto, non consente il congelamento degli embrioni e obbliga la fecondazione di un numero massimo di tre ovuli alla volta. Questo obbliga la donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a più cicli di cura, con possibili danni per la sua salute.
Inoltre, non permette alle coppie portatrici di malattie genetiche e infettive la cosiddetta "analisi preimpianto", cioè un esame dell´embrione prima del suo trasferimento nell´utero della donna. Si espone così la donna a un doppio trauma: la possibilità di impiantare un embrione malato e la conseguente probabilità di dover ricorrere a un aborto terapeutico.
Infine, la legge impedisce alla donna di cambiare idea, poiché impone il trasferimento dell´ovulo fecondato anche in assenza di un suo rinnovato consenso.
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole:
“Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana”;
Articolo 1, comma 2: “Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non
vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità.”;
Articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.”;
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
“gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della”;
Articolo 5, comma 1, limitatamente
alle parole: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma
1,”;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento
della fecondazione dell’ovulo”;
Articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: “, di cui al comma 2 del presente
articolo”;
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”;
Articolo
14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile”?
REFERENDUM 3: Per l'autodeterminazione e la libertà di scelta
La norma attuale assicura al "concepito" gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata. Per concepito si intende già l´ovulo fecondato, ancor prima che si formi l´embrione. È la prima volta al mondo che questo avviene per legge.
Stabilire che un ovulo fecondato ha gli stessi dritti di una persona nata è un´ affermazione etica e di parte, che però rischia di avere conseguenze pratiche assai rilevanti. Se questa affermazione fosse valida, ad esempio, si rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194 sull´interruzione volontaria di gravidanza, legge che ha prodotto l´esito positivo della riduzione degli aborti in Italia.
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente
legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di
infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente
alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma
1".;
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento
della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo
14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile".
REFERENDUM 4: Per la fecondazione eterologa
La
fecondazione eterologa è una pratica a cui si ricorre solo in casi di
grave sterilità.
Si tratta di una tecnica che consente la fecondazione
assistita anche utilizzando gameti di donatori esterni alla coppia. La
legge attualmente la vieta categoricamente. Ma impedire a una coppia di
ricorrere a un donatore esterno può produrre solo due effetti: vietare per
sempre alla donna di quella coppia di partorire o costringerla, se la
coppia può permetterselo economicamente, a recarsi in uno dei paesi dove
la fecondazione eterologa è consentita.
Volete voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti
parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9,
comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui
all’articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola:
“1,”?